Pensione di reversibilita - Studio Legale Loveri

Pensione di reversibilità: la durata della convivenza prematrimoniale, una tutela in più per il coniuge superstite?

Sull’argomento della ripartizione della pensione d’invalidità tra l’ex coniuge ed il coniuge superstite che è spesso fonte di lunghe liti giudiziarie, è ritornata la Cassazione civile con la sentenza n. 11202/2018.

A tal proposito, ha riaffermato un principio già enunciato in precedenza con la sentenza n. 4867/2006, per il quale la ripartizione della pensione di reversibilità in concorso tra il coniuge superstite ed il coniuge divorziato deve essere effettuata non solo in rapporto alla durata del vincolo matrimoniale ma anche tenendo conto di ulteriori elementi “correttivi” del criterio temporale, tra cui la convivenza prematrimoniale del secondo coniuge.

La Corte ha infatti affermato che, nel rispetto del carattere solidaristico della pensione di reversibilità ed alla luce dei precetti costituzionali di uguaglianza sociale e solidarietà sociale, la ripartizione della pensione di reversibilità deve essere effettuata, oltre che sulla base della durata del matrimonio, anche valutando ulteriori elementi correttivi del criterio temporale.

Tra questi elementi correttivi, da individuare nell’ambito dell’art. 5 della Legge sul Divorzio, la Suprema Corte ha specificato che assumono rilievo l’ammontare dell’assegno goduto dall’ex coniuge e le condizioni dei soggetti coinvolti nella vicenda, quindi, al fine di evitare che l’ex coniuge sia privato dei mezzi indispensabili per mantenere il tenore di vita goduto con l’assegno di divorzio ed il secondo coniuge mantenga il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, anche l’esistenza di un periodo di convivenza prematrimoniale del secondo coniuge può essere considerata dal Giudice quale ulteriore elemento per la ripartizione dell’assegno della pensione di reversibilità.

Il Giudice potrà quindi valutare discrezionalmente altri criteri correttivi ispirati all’equità per evitare l’attribuzione al coniuge superstite una quota di pensione di reversibilità inadeguata alle più elementari esigenze della sua vita ed all’ex coniuge una quota di pensione di reversibilità sproporzionata all’essegno divorzile in precedenza goduto.

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