Mediazione civile e commerciale

Mediazione civile commerciale - Studio Legale Loveri

Il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 (pubblicato nella G.U. n.53 del 5 marzo 2010) sulla mediazione civile e commerciale regola il procedimento di composizione stragiudiziale delle controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti, attuando, al contempo, la direttiva dell’Unione europea n. 52 del 2008.

Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto “del fare”, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98) ha ripristinato il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle materie elencate dall'articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010.

La mediazione civile e commerciale è un procedimento stragiudiziale attraverso il quale le parti, con l’ausilio di un mediatore qualificato e con l’assistenza legale di un avvocato, ove richiesta, tentano di risolvere una controversia insorta in merito a qualsiasi diritto disponibile in contestazione.

Il mediatore attraverso una serie d’incontri aiuta le parti, ove possibile, a trovare una soluzione amichevole alla problematica, senza dover ricorrere avanti ad un Giudice.

Il procedimento di mediazione ha una durata massima stabilita dalla legge di tre mesi, trascorsi i quali il processo può iniziare o proseguire.

La mediazione civile è obbligatoria e costituisce condizione di procedibilità per l’introduzione di un eventuale giudizio (ovvero il giudizio non può essere intrapreso senza avere svolto prima un tentativo di mediazione) per le controversie nelle seguenti materie:

  • condominio
  • diritti reali
  • divisione
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione
  • comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari

L’eventuale accordo ottenuto all'esito della mediazione civile, quando le parti siano assistite da avvocato e il verbale dell’accordo è sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce già titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione per consegna e rilascio, per l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l’iscrizione d’ipoteca giudiziale.

Negli altri casi, l’accordo allegato al verbale della mediazione, su istanza di parte, è omologato dal Tribunale e costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica, oltre che per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

I soggetti che decidono di avvalersi del procedimento di mediazione civile e commerciale, in caso di esito positivo della mediazione, possono beneficiare di un credito d’imposta fino a Euro 500,00 per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all'organismo di mediazione. In caso d’insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà

Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza del valore di 50.000 euro.

Per approfondire il procedimento della mediazione e conoscerne i vantaggi, clicca qui.

Per promuovere una richiesta di mediazione ed avere assistenza legale durante il procedimento, o avere ulteriori informazioni o richiedere un preventivo, contatta lo studio ai riferimenti indicati.