Modifica delle condizioni di separazione o divorzio

Modifica delle condizioni di separazione - Studio Legale Loveri

Le condizioni contenute nella sentenza di separazione o in un provvedimento di omologazione della separazione consensuale o ancora in un provvedimento che già in precedenza aveva modificato le condizioni, oppure le condizioni contenute nella sentenza di divorzio possono essere, in ogni momento, per giustificati motivi, revocate o modificate dal Tribunale su istanza di uno solo dei coniugi o di entrambi.

La modifica delle condizioni può riguardare sia gli aspetti economici, con particolare riferimento alla quantificazione dell'assegno di mantenimento del coniuge o dei figli, sia riguardare l'affidamento dei figli.

Tali modifiche sono consentite solo per giustificati motivi che determinano un evidente squilibrio tra le circostanze previste in sede di separazione o divorzio e le circostanze che si verificano successivamente e che rendono necessario un adeguamento delle condizioni alle circostanze sopravvenute, ma non sono consentite per porre rimedio a tardivi ripensamenti da parte di uno dei coniugi, non soddisfatto dall'assetto di interessi concordato in sede di separazione o divorzio.

Può, infatti, accadere la sopravvenienza di circostanze che le parti non hanno avuto la possibilità di prevedere, come ad esempio, ulteriori necessità economiche del coniuge titolare dell’assegno di mantenimento, o viceversa, di miglioramento della sua condizione economica, o di variazione di quella del coniuge obbligato o ancora, nell’ipotesi in cui il figlio manifesti una spiccata inclinazione verso il genitore non affidatario tale da giustificare una modifica sulle condizioni di cui all’affidamento, la nascita di un altro figlio.

In questi casi, si rende necessario procedere alla revisione delle condizioni della separazione o del divorzio, per la quale lo studio fornisce assistenza ai fini della presentazione del ricorso avanti al Tribunale competente sia in forma congiunta, sia in forma contenziosa, ove non vi sia l’accordo tra i coniugi.

TEMPI PER LA MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DIVORZIO

I tempi dipendono essenzialmente dalla consensualità o meno della procedura. Presso il Tribunale di Milano, in caso di ricorso congiunto dei coniugi, il Collegio provvede senza che venga fissata un udienza di comparizione delle parti. Dopo circa un mese dal deposito del ricorso congiunto, questo viene esaminato dal Giudice e, se le condizioni di modifica sono condivise e rispondenti all’interesse dei figli, ove presenti, viene omologato con decreto; ove invece la domanda sia effettuata unilateralmente, i tempi dipendono dal grado di conflittualità dei coniugi e dal numero di udienze necessarie per arrivare alla sentenza (mediamente un procedimento giudiziale dura 1- 2 anni).

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