Mantenimento dei figli
Come stabilito dall’art. 337 bis c.c., i figli hanno il diritto a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di dei genitori, ricevendo cura, educazione ed istruzione da parte di entrambi.
I genitori inoltre hanno l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e l'assegno di mantenimento a essi spettante, salvo diversi accordi assunti concordemente dai genitori, ove venga determinato nel suo ammontare dal Giudice in sede di separazione o divorzio, deve prevedere un criterio di proporzionalità che tenga conto di quanto segue:
- le attuali esigenze del figlio;
- il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
- i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
- le risorse economiche di entrambi i genitori;
- la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Mancando nella normativa legislativa tabelle precise o criteri matematici di calcolo, la determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento dei figli, deve essere effettuato tenendo conto principalmente delle seguenti condizioni:
- la situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi nella sua complessività;
- l'eventuale corresponsione di un assegno di mantenimento del coniuge presso il quale sono collocati i figli;
- l'eventuale beneficio dell'assegnazione della casa coniugale al coniuge collocatario dei figli, il cui valore economico di norma corrisponde al canone ricavabile dalla locazione dell'immobile).
L’assegno di mantenimento dei figli non è deducibile dal reddito IRPEF per il genitore obbligato al pagamento e non costituisce reddito imponibile per il genitore che lo riceve, ai fini della dichiarazione dei redditi.
Per qualsiasi informazione o per fissare un appuntamento contatta lo studio ai riferimenti indicati.