Separazione giudiziale
Se i coniugi non riescono a trovare un accordo consensuale (separazione consensuale) sulle condizioni a cui hanno deciso di separarsi, è necessario procedere con ricorso unilaterale di uno dei coniugi presentando domanda per una separazione giudiziale davanti al Tribunale competente del luogo dell'ultima residenza comune dei coniugi, o in mancanza, del luogo di residenza o domicilio del coniuge convenuto.
Spesso ciò accade quando non i coniugi non riescano a raggiungere un’intesa su alcuni aspetti fondamentali della separazione, come l’assegnazione della casa familiare, le modalità di affidamento e di mantenimento dei figli, l’eventuale diritto all’assegno per il coniuge economicamente più debole, la ripartizione dei propri beni immobili o immobili.
In questo caso i coniugi, per iniziativa unilaterale, convengono in giudizio l’altro coniuge, presentando un ricorso giudiziale contenente le richieste sulle quali il Giudice, dopo avere istruito il procedimento, sarà chiamato a pronunciarsi con sentenza.
È assai frequente che alla prima udienza di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale, la separazione giudiziale si trasformi in un procedimento consensuale, perché proprio grazie all'intervento del Giudice, i coniugi riescono a trovare quell'accordo che in precedenza non avevano trovato.
Il procedimento di separazione giudiziale è, tuttavia, necessario quando invece uno dei coniugi voglia addebitare all'altro la causa della fine del matrimonio, per aver questi violato taluni doveri fondamentali del matrimonio, come la fedeltà, l’obbligo di collaborazione e di assistenza reciproca o la coabitazione. In questo caso, il Giudice si pronuncerà sulla separazione giudiziale con addebito che comporta la perdita dell'assegno di mantenimento e dei diritti successori.
Tempi medi della separazione giudiziale: rispetto alla procedura di separazione consensuale, la separazione giudiziale ha una durata maggiore poiché è a tutti gli effetti una causa civile e, nella media, può durare anche 1 o 2 anni; dipende dalla conflittualità dei coniugi e dal carico di lavoro del Giudice incaricato della gestione della controversia.
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