Spese straordinarie dei figli

Spese straordinarie figli - Studio Legale Loveri

Con la sentenza di separazione o di divorzio, il giudice di norma impone al genitore non collocatario dei figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti di contribuire al loro mantenimento corrispondendo, oltre all’assegno mensile, il 50% delle spese straordinarie mediche, sportive, scolastiche e di svago.

Non mancano però situazioni in cui il Tribunale o le parti ripartiscano le spese straordinarie dei figli in proporzione differente, specie nell'ipotesi in cui sussista una particolare sproporzione dei redditi dei genitori.

Le spese straordinarie sono per definizione della stessa Suprema Corte di Cassazione quelle che conseguono a eventi eccezionali della vita dei figli, con particolare riferimento alla loro salute; oppure le spese che servono per soddisfare le esigente saltuarie e imprevedibili; o, in ultimo, quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, considerato anche il contesto socio-economico in cui sono inseriti.

Spesso sorgono conflitti tra i genitori in merito alla qualificazione delle spese se ordinarie o straordinarie, anche in considerazione dell’eventuale obbligo di preventiva concertazione e successiva documentazione delle spese straordinarie dei figli.

Non tutti i Tribunali si sono preoccupati di redigere dei protocolli d’intesa che sgombrassero il campo a possibili dubbi interpretativi, anzi pochissimi hanno deciso di adottare una sorta di vademecum per la qualificazione delle spese straordinarie.

Tra i Protocolli più completi ed esaustivi va certamente segnalato quello recentemente redatto dal Tribunale di Milano, nel quale, oltre ad essere indicate una serie di voci di spesa qualificabili come ‘‘spese straordinarie’’, si distingue all'interno delle stesse tra quelle che vanno previamente concordate tra i genitori e quelle che non necessitano, al contrario, di tale preventivo accordo.

Il Protocollo in questione distingue le spese straordinarie in base alla necessità di preventivo accordo tra i genitori come segue:

- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante; b) cure dentistiche presso strutture pubbliche; c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) tickets sanitari; e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista; f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista  anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;

- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente; d) farmaci omeopatici;

- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie  per la frequentazione di istituti pubblici; b) libri di testo; c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica; d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);  e) assicurazione scolastica; f) fondo cassa richiesto dalla scuola; g) gite scolastiche senza pernottamento; h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all’istituto scolastico;

- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati; b) gite scolastiche con pernottamento; c) corsi di recupero e lezioni private; d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all’estero; e) alloggio presso la sede universitaria;

- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);

- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue; b) corsi di musica e strumenti musicali; c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter; f) viaggi  studio in Italia e all’estero, stage sportivi e vacanze senza  i genitori; g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli

Per ulteriori approfondimenti si indicano le Linee guida spese extra assegno minori e maggiorenni non economicamente indipendenti sottoscritte in data 14 novembre 2017 da Corte di Appello di Milano, Tribunale di Milano, Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano e Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano (Testo_Protocollo-firmato_nota-Trib_13246_17)

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