Assegno di mantenimento del coniuge separato o divorziato

Mantenimento del coniuge - Studio Legale Loveri

Mantenimento coniuge separato o divorziato

La determinazione dell’ammontare dell’assegno di mantenimento del coniuge separato o divorziato non è semplice e tiene conto di numerosi fattori che influiscono sulla sua determinazione.

In generale, la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore di uno dei coniugi si rende necessaria per superare la disparità reddituale tra gli stessi e garantire al coniuge economicamente più debole di mantenere lo stesso tenore di vita che aveva prima della separazione o del divorzio.

Assegno di mantenimento coniuge separato

La separazione dei coniugi, al contrario del divorzio, non estingue il vincolo matrimoniale, pertanto, pur venendo meno alcuni doveri, tra cui quello di fedeltà e di convivenza, rimane inalterato, in base ad un principio di solidarietà coniugale, il diritto all’assistenza materiale che può tradursi nell’obbligo di versamento di un assegno ai sensi dell’art. 156 c.c.

Il Giudice pronunciando sulla separazione può, infatti, prevedere un assegno di mantenimento del coniuge, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

  • la separazione non sia addebitabile al coniuge richiedente;
  • il coniuge richiedente non sia titolare di redditi propri che gli consentano di mantenere un tenore di vita analogo a quello di cui ha goduto in costanza di matrimonio;
  • vi sia disparità economica tra i due coniugi, cioè il coniuge richiedente abbia un reddito inferiore a quello del coniuge obbligato.

Nel caso di addebito della separazione, il coniuge richiedente perde il diritto al mantenimento, all’assistenza previdenziale e all’aspettativa ereditaria, mantenendo unicamente il diritto a percepire i soli alimenti.

Secondo la giurisprudenza costante della Cassazione, l’assegno di mantenimento del coniuge deve consentirgli di conservare il tenore economico avuto durante il matrimonio, qualora non abbia “adeguati redditi propri”, da intendersi non come stato di bisogno, bensì come carenza di redditi sufficienti ad assicurare il preesistente tenore di vita e vi sia una disparità economica tra i coniugi determinata non solo in base allo stipendio mensile percepito, ma anche alla capacità lavorativa di ciascun coniuge e delle singole potenzialità reddituali.

Inoltre, se in costanza di matrimonio i coniugi hanno convenuto che uno dei due non lavorasse per provvedere alla cura della famiglia e della casa, la validità di tale accordo persiste anche in sede di separazione, pertanto, il coniuge privo di redditi propri ha diritto di richiedere un assegno di mantenimento.

Bisogna tenere conto però che, soprattutto in un periodo di crisi economica come quello attuale, il mantenimento del tenore di vita rappresenta solo un criterio tendenziale per la determinazione dell’assegno; l’aumentare delle spese che ogni separazione si porta dietro comporta che il tenore di vita andrà preservato nei limiti consentiti dalle possibilità economiche del coniuge obbligato che dovrà pur sempre essere messo in condizione di provvedere anche al proprio mantenimento.

Non esiste un criterio matematico o tabelle precise fissate dalla legge che consentano di calcolare l'ammontare dell'assegno di mantenimento del coniuge; soltanto il giudice può fissarne l'entità, tenuto conto del tenore di vita normalmente goduto dai coniugi in base ai redditi percepiti.

Per questo motivo è molto importante fornire all’avvocato incaricato della separazione o del divorzio ogni informazione utile alla determinazione del reddito del coniuge obbligato all’assegno.

La dichiarazione dei redditi ha spesso solo un valore indiziario del reddito reale e non è vincolante per il Giudice ai fini dell'accertamento dei redditi dell'obbligato che può essere quindi desunta anche da altri elementi probatori, quali ad esempio, il tipo di attività dell'obbligato, le potenzialità a essa connesse, la qualificazione professionale, la collocazione sociale e familiare, i beni di cui è titolare, o le partecipazioni societarie. Può essere utile per ricostruire il tenore di vita familiare anche assumere informazioni sul complessivo andamento della vita familiare, anche con riguardo a viaggi, collaboratori familiari, acquisto di vestiario costoso, e altro.

Si deve tenere conto anche dell’assegnazione della casa familiare ai fini della regolazione dei rapporti economici tra i coniugi, quantificando in termini di canone di locazione il valore del godimento esclusivo del bene immobile.

Assegno di mantenimento coniuge divorziato

L'assegno di mantenimento al coniuge divorziato ha ricevuto recentemente una nuova ridefinizione alla luce della recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 18287/2018.

La sentenza in questione ha infatti precisato che l'assegno divorzile ha funzione assistenziale-compensativa-perequativa e cioè deve essere attribuito e determinato alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche e patrimoniali dei coniugi, in considerazione del contributo fornito dal ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale, in relazione alla durata del matrimonio, alle potenzialità reddituali e future, nonché all'età del beneficiario.

Quindi è necessario fare una comparazione delle condizioni economico patrimoniali delle parti e verificare, cita la sentenza, che "l'eventuale rilevante disparità della situazione economico patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione di vita familiare adottate e condivise in constanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare in relazione alla durata del matrimonio".

In parole più semplici, la Corte afferma che, se durante il matrimonio, ad esempio, la moglie abbia deciso di rinunciare alla propria carriera professionale per assumere un ruolo di cura e servizio a favore della famiglia e dei figli, con ciò promuovendo l'ascesa professionale dell'altro coniuge, che ha quindi potuto concentrarsi esclusivamente sul miglioramento della propria posizione lavorativa, venendo quindi a determinarsi una rilevante disparità delle condizioni reddituali e patrimoniali dei coniugi,  questo contributo dato dalla moglie durante il matrimonio deve essere valorizzato con il riconoscimento di un assegno di mantenimento che abbia quindi una funzione compensativa, perequativa e assistenziale al momento dello scioglimento del vincolo matrimoniale, anche tenendo conto degli anni della sua durata.

Se al momento del divorzio, il coniuge abbia comunque mezzi propri per provvedere adeguatamente al proprio mantenimento o, secondo una valutazione prognostica del Giudice, ha una concreta possibilità di recuperare il pregiudizio economico e professionale derivante dall'assunzione di un ruolo diverso o, infine, si accerti che lo stesso non abbia contribuito in maniera significativa alla formazione del patrimonio familiare o dell'altro coniuge, il diritto all'assegno di mantenimento per il coniuge divorziato deve essere escluso.

L'assegno di divorzio versato in un'unica soluzione: la c.d. una tantum

In sede di divorzio, i coniugi possono convenire che l'assegno di divorzio venga versato in un'unica soluzione. In questo caso, il pagamento può avvenire con il riconoscimento di una somma di denaro oppure mediante il riconoscimento di altre utilità economiche quali il trasferimento della proprietà di un immobile oppure la cessione di quote di partecipazione societaria.

E' bene precisare che, in questo caso, il versamento dell'assegno di  divorzio in un'unica soluzione non potrà comportare in futuro una modifica delle condizioni di divorzio, qualora sopraggiungano nuove circostanze che legittimerebbero il mantenimento del coniuge.

Inoltre, il coniuge che percepisce l'assegno divorzile una tantum perde il diritto alla pensione di reversibilità ed alla quota dei TFR dell'altro coniuge.

La deducibilità dell'assegno per il coniuge separato o divorziato

In ogni caso, l’assegno di mantenimento del coniuge versato a seguito di un provvedimento giudiziario (sentenza di separazione o divorzio) è deducibile dai redditi per il coniuge che lo versa e imponibile per il coniuge lo riceve, ma non sono deducibili per esempio le somme date in un’unica soluzione. Per approfondire l'argomento clicca qui.

Per ogni ulteriore chiarimento e per una consulenza legale volta a quantificare l'assegno di mantenimento del coniuge ed ogni altra questione collegata alla separazione o al divorzio, lo Studio Legale Loveri mette a disposizione la propria competenza specifica acquisita nel diritto familiare e matrimoniale.

Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento potete contattare lo studio ai riferimenti indicati.