Addebito della separazione dei coniugi
L'addebito può essere richiesto nel corso di una separazione giudiziale e si ha quando uno dei coniugi chieda al Giudice di accertare che la separazione sia stata determinata da un comportamento dell'altro coniuge, commesso in violazione dei doveri previsti dall'art. 143 c.c.
Il Giudice è chiamato quindi a verificare se la causa della separazione risieda nella violazione da parte di uno dei coniugi degli obblighi di cui all'art. 143 c.c., ovvero la violazione degli obblighi di fedeltà reciproca, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell'interesse della famiglia e di coabitazione.
La giurisprudenza si è più volte pronunciata riconoscendo tuttavia che ai fine del riconoscimento dell'addebito ad un solo coniuge è necessario che la violazione in commento sia antecedente alla proposizione della domanda di separazione e sussista un rapporto di causa-effetto tra la violazione stessa e la sopravvenuta intollerabilità della convivenza.
Nei casi di tradimento, il Giudice deve accertare che lo stesso sia stata la causa della crisi coniugale e non una sua conseguenza ed in ogni caso, il comportamento di ciascuno dei coniugi deve essere valutato in confronto del comportamento dell'altro, ovvero che lo stesso non sia la reazione alle negligenze dell'altro coniuge.
Il Giudice infatti è chiamato ad effettuare una comparazione rigorosa dei comportamenti di entrambi i coniugi non potendo comunque la condotta dell'uno essere valutata senza un suo raffronto con quella dell'altro.
Va precisato tuttavia che nell'ipotesi in cui i fatti accertati a carico di uno dei coniugi integrino la violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, ovvero si traducano nell'aggressione a beni e diritti fondamentali, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale e la dignità dell'altro coniuge, essi non sono oggetto di un giudizio di comparazione dal momento che non possono in ogni caso giustificarsi come atti di reazione o ritorsione rispetto al comportamento dell'altro, traducendosi quindi certamente in una condotta rilevante ai fini dell'addebito.
Le conseguenze dell'addebito della separazione sono di carattere patrimoniale e sono di seguito riassunte:
1) perdita del diritto all'assegno di mantenimento: il coniuge a cui è stata addebitata alla separazione perde infatti il diritto a ricevere un eventuale assegno di mantenimento conservando però il diritto agli alimenti sempre che ne sussistano i presupposti, ovvero riceve delle somme di denaro soltanto nel caso in cu si trovi in una situazione di bisogno per soddisfare bisogni primari.
2) perdita dei diritti successori: il coniuge separato con addebito non potrà beneficiare dei diritti ereditari che gli sono riconosciuti in relazione allo stato coniugale ma conserva solo il diritto ad un assegno vitalizio se, all'apertura della successione, percepiva un assegno alimentare a carico del coniuge defunto.
3) perdita del diritto alla pensione di reversibilità: un'altra conseguenza dell'addebito della separazione è la perdita del diritto alla pensione di reversibilità e alle altre indennità e prestazioni previdenziali riconosciute al coniuge defunto.