Il divorzio breve e la riduzione dei tempi di attesa tra la separazione e il divorzio

Divorzio breve - Studio Legale Loveri

In data 22 aprile 2015 la Camera dei Deputati ha finalmente approvato la legge sul “Divorzio breve” (Legge 6 maggio 2015 n. 55) che ha ridotto i tempi di attesa tra la separazione e il divorzio ed ha anticipato gli effetti dello scioglimento della comunione legale tra i coniugi.

L'entrata in vigore della nuova legge

La legge sul divorzio breve è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell’11 maggio 2015 ed è entrata ufficialmente in vigore dal 26 maggio 2015.

Le novità di questa legge riguardano, in particolare, i tempi di attesa tra la separazione e il divorzio che sono notevolmente ridotti rispetto ai precedenti tre anni che decorrevano dalla data dell’udienza di prima comparizione dei coniugi avanti al Giudice ex art. 708 c.p.c.

Le nuove norme: i tempi di attesa

La nuova legge ha infatti ridotto i tempi di attesa per presentare la domanda di divorzio, prevedendo che la durata minima della separazione ininterrotta dei coniugi debba essere di:

1 anno – decorrente dalla data di comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale, nel caso di separazione giudiziale dei coniugi;

6 mesi – decorrenti  data di comparazione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale, nel caso di separazione consensuale dei coniugi o dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile;

La seconda novità introdotta da questa legge che ha riformato la normativa sul divorzio riguarda lo scioglimento anticipato della comunione legale che fino ad oggi si verificava con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa della separazione consensuale.

Divorzio breve in caso di comunione legale

L’art. 2 della Legge citata ha invece modificato l’art. 191 c.c. inserendo un ulteriore comma che prevede lo scioglimento della comunione legale in questi termini: in caso di separazione giudiziale, nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, in caso di separazione consensuale, dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione dei coniugi dinanzi al presidente, purché successivamente omologato, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati o dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all’ufficiale dello stato civile.

La nuova legge sul divorzio breve si applica anche ai procedimenti in corso quindi anche ai coniugi legalmente separati prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, per i quali non è ancora trascorso il triennio della separazione.

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