Fondo di solidarieta per il coniuge in stato di bisogno - Studio Legale Loveri

La Legge di stabilità 2016 ha introdotto un’importante novità con la creazione in via sperimentale di un Fondo di solidarietà gestito dal Ministero della Giustizia, le cui risorse – al termine di un breve procedimento esente dal contributo unificato – saranno devolute al coniuge in stato di bisogno che non riceve l’assegno di mantenimento per l’inadempimento del coniuge obbligato, sul quale poi lo Stato si rivarrà per il recupero delle somme erogate.

Ai sensi dell’art. 1 comma 414, 415 e 416 della Legge di stabilità 2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30/12/2015 è stato istituito il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge saranno adottate le disposizioni necessarie per l’attuazione e l’individuazione dei Tribunali dove avrà inizio la sperimentazione, nonchè le modalità per la corresponsione delle somme e per l’utilizzo da parte del Fondo di quelle recuperate.

Il Fondo di solidarietà per il coniuge in stato di bisogno avrà una dotazione di Euro 250.000 per il 2016 che aumenterà ad Euro 500.000 per il 2017.

Il coniuge in stato di bisogno, quindi, che non è in grado di mantenere se stesso ed i propri figli minori, oltre che maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l’assegno determinato dal Giudice ai sensi dell’art. 156 c.c. per inadempienza del coniuge obbligato, potrà presentare un’istanza nella cancelleria del Tribunale del luogo ove ha la residenza per chiedere l’anticipazione di una somma non superiore all’assegno medesimo non corrisposto.

Il Presidente del Tribunale o un Giudice delegato, dopo avere accertato la sussistenza dei presupposti della domanda ovvero lo stato di bisogno del richiedente, esaminata l’istanza ed assunte, se del caso, delle sommarie informazioni, entro trenta giorni dal deposito della medesima istanza, qualora la ritenga ammissibile, la trasmette al Ministero della Giustizia ai fini della corresponsione da parte del Fondo di solidarietà della somma dovuta a titolo di mantenimento.

Successivamente, il Ministero della Giustizia agirà nei confronti del coniuge inadempiente per il recupero delle somme erogate.

Qualora il Presidente del Tribunale i il Giudice delegato ritenga l’istanza inammissibile, la rigetta con decreto non impugnabile.

Il procedimento davanti al Tribunale è esente dal pagamento del contributo unificato.

Ad avviso della scrivente, l’iniziativa legislativa di creare un Fondo di solidarietà, seppure circoscritta dall’esiguità delle somme messe a disposizione, rispetto alla situazione attuale caratterizzata da una numerosissima casistica di inadempimenti legati alle difficoltà economiche del momento di crisi, dimostra una sensibilità del Parlamento alle problematiche della famiglia in difficoltà e sarà certamente un ulteriore strumento di sostegno nelle situazioni più gravi.

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