Diffamazione e adulterio - Studio Legale Loveri

E’ diffamazione rivelare una relazione extraconiugale ad altre persone?

Un’interessante sentenza della Cassazione si è pronunciata in merito alla sussistenza del reato di diffamazione nel caso venga rivelata ad altri l’esitenza di una relazione extraconiugale.

Il tradimento da parte del coniuge non è un reato, nè un illecito civile che dà diritto al risarcimento del danno, ma  può avere conseguenze al momento della separazione in seguito alla richiesta di addebito, per cui se accertato l’addebito il coniuge perde il diritto all’assegno di mantenimento ed ai diritti ereditari.

Anche la persona con la quale è maturato il tradimento – cd. amante – non commette reato, nè può essere citato in giudizio per una eventuale richiesta danni alla famiglia.

Tuttavia assume rilevanza e si può configurare il reato di diffamazione rivelando una relazione extraconiugale.

Esaminiamo i diversi casi in cui ciò può verificarsi.

Il marito o la moglie che va in giro a dire che il coniuge lo tradisce, sapendo che ciò non è verò, commette il reato di diffamazione, come precisato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 13564 del 04.05.2020.

L’ingiusta accusa è un elemento sufficiente a ledere la reputazione della vittima nei confronti della comunità di riferimento visto il disvalore che tale attribuzione comporta.

Se, tuttavia, in una causa di separazione, un coniuge sostenga che l’altro coniuge lo tradisca, non riuscendo poi a provarlo nel corso del giudizio, non commette nè il reato di diffamazione, nè il reato di ingiuria.

La diffamazione è esclusa perchè la comunicazione non è avvenuta alla presenza di più persone ma solo nei confronti del Giudice e soprattutto perchè la parte sta comunque esercitando un suo diritto, ovvero quello di tutelarsi in giudizio.

La calunnia, invece, è esclusa perchè si commette solo quando si denuncia un fatto che costituisce reato, ma abbiamo escluso che il tradimento possa considerarsi tale.

E’ diffamazione invece quella dell’amante che vada a rivelare in giro la relazione adulterina del coniuge, rivelandone nome e cognome.

Se la divulgazione è circostritta ad un’unica persona non vi è diffamazione, mentre se il comportamento è ripetuto nei confroni di più persone, l’amante commette reato e può essere chiamato a risarcire in sede civile i danni arrecati alla persona diffamata, anche quando il fatto fosse vero, poichè in questo caso si pagano comunque le conseguenze del disvalore sociale arrecato alla vittima.

Lo stesso reato viene commesso nel caso in cui la divulgazione dell’adulterio sia fatta da un amico o collega di lavoro.

Infine, se l’amante comunica al coniuge tradito dell’esistenza della relazione extraconiugale con il proprio marito o moglie non commette reato, salvo che non venga richiesto denaro per eventualmente tacerne l’esistenza ( in questo caso vi sarà il reato di estorsione o minaccia) oppure non vi sia una condotta ripetuta, come nell’ipotesi di telefonate o messaggi continui, nel qual caso si integra il reato di molestie, per cui bastano anche solo tre telefonate.

Se poi le persecuzioni diventano ossessive può configurarsi il reato di stalking o nel caso di uso di linguaggio offensivo anche l’ingiuria, che pur non costituendo reato, costituisce un illecito civile risarcibile.

 

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