Mantenimento figli e coronavirus
In questo periodo di emergenza sanitaria, che ha innegabilmente avuto un impatto devastante anche sulla nostra economia e conseguentemente sui redditi di ognuno di noi, molti si chiedono se l’assenza di reddito determinata dall’emergenza coronavirus possa fungere da scriminante ai fini del mancato pagamento dell’assegno di mantenimento figli.
Chi si ritrova dunque senza reddito in conseguenza dell’emergenza sanitaria legata al coronavirus potrà legittimamente sospendere il versamento dell’assegno, invocando la scriminante della forza maggiore e/o comunque il difetto dell’elemento psicologico??
Il caso in esame ha numerose affinità con lo stato di disoccupazione dell’obbligato, oggetto di numerose pronunce giurisprudenziali, alle quali occorre fare riferimento per dare una risposta concreta alla domanda invocata.
Innanzi tutto devo dire che lo stato di disoccupazione involontaria non rappresenta di per sè una scriminante.
A tal proposito occorre chiarire, che sarà onere del genitore obbligato fornire la prova o quanto meno l’allegazione degli elementi dai quali potrà dedursi la sua impossibilità ad adempiere al pagamento dell’assegno di mantenimento per i figli, non essendo, tuttavia, sufficiente la dimostrazione di una flessione degli introiti economici o la generica allegazione di difficoltà (Cass. pen. n. 32540/2005; Cass. pen. n. 39422/2017; Cass. pen. n. 53173/2018).
Allo stesso modo, la generica indicazione di uno stato di disoccupazione non vale ad assolvere il rigoroso onere probatorio al quale è tenuto l’obbligato, non potendosi escludere altre possibili fonti reddituali (Cass. pen. n. 10147/2013).
L’incapacità economica dell’obbligato viene intesa come impossibilità assoluta di far fronte agli obblighi contributivi e deve integrare una situazione di persistente ed incolpevole indisponibilità di introiti (Cass. pen. n. 33997/2015; Cass. pen. n. 16138/2019).
L’esame istruttorio sarà quindi di particolare importanza anche per individuare/escludere eventuali entrate “non ufficiali” dell’obbligato o per la ricostruzione della sua esatta consistenza patrimoniale, atteso che, ai fini dell’accertamento dello stato di indigenza, andranno considerati non solo i redditi da lavoro, ma anche i risparmi accumulati, la proprietà di beni mobili ed immobili ed ogni altro elemento potenzialmente produttivo di reddito.
Ciò detto, anche ai tempi del coronavirus, il genitore obbligato all’assegno di mantenimento per i figli non potrà esimersi dal pagamento, salvo l’onere di provare quanto sopra.