Bullismo in classe: insegnanti, abuso dei mezzi di correzione per lo scappellotto all’alunno
Può il bullismo in classe essere esercitato da un insegnante? Può il comportamento di un ragazzo dal carattere irrequieto e con delle evidenti difficoltà di relazione legittimare un atteggiamento denigratorio da parte di un insegnante, che lo avrebbe altresì colpito in testa con un flauto oltre ad averlo schiaffeggiato davanti ai propri compagni?
L’episodio risale al 2009 e vedeva coinvolto un insegnante di educazione musicale della scuola media Rossetti di Vasto, per il quale i genitori dell’alunno avevano chiesto la denuncia per maltrattamenti del minore che all’epoca frequentava la terza classe.
Bullismo in classe, la cassazione condanna l’insegnante
E’ evidente che il comportamento dell’insegnante è censurabile sotto ogni punto di vista ed è così infatti che si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 45736/2018, la quale ha affermato che l’insegnante che tiene un atteggiamento denigratorio nei confronti di un alunno, compiendo nei suoi confronti gesti di violenza morale o fisica, anche se considerati innocui o rivolti a scopi educativi, commette il reato di abuso dei mezzi di correzione ex art. 571 c.p.
Integra infatti il reato in questione il comportamento del professore che “umili, svaluti, denigri o violenti psicologicamente un alunno, causandogli pericoli per la salute, atteso che in ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall’ordinamento”.
Bullismo in classe e strumenti educativi: trovare la linea di confine
Come in altri casi analoghi, identificare se sussista o meno il reato non è così semplice, anche per l’interpretazione che storicamente è stata fatta della norma. In questo possono essere di aiuto due precedenti:
la sentenza numero 34460 del 12 settembre 2007, che chiarisce gli estremi: l’uso di mezzi educativi, diviene abuso quando si manifesta in modo eccessivo, arbitrario e intempestivo. La legge quindi porrebbe l’accento già sulla necessità di regolare modalità e tempestività degli interventi correttivi, ancora prima di definire quali interventi siano consentiti e quali no.
Sull’estremo opposto dello spettro troviamo invece la sentenza 15149 del 2 aprile 2014, in cui l’abuso nei confronti di un allievo sono consistiti nel “costringerlo a girare carponi in aula alla presenza degli altri alunni e ad emettere suoni simili a grugniti”.
Il bullismo in classe non è mai consentito sia che ad esercitarlo siano gli alunni tra di loro sia gli insegnanti verso gli alunni stessi.