La Corte di Cassazione con sentenza n. 225 del 11/01/2016 è intervenuta nuovamente su un tema molto dibattuto, ovvero la rilevanza dell’instaurazione di una nuova convivenza da parte del coniuge divorziato ai fini del diritto alla corresponsione di un assegno divorzile.
La Suprema Corte ha ribadito nuovamente il principio secondo cui l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, anche se di fatto, comporta un taglio definitivo con la precedente convivenza matrimoniale con riferimento al tenore ed al modello di vita, facendo quindi venire meno ogni presupposto per la riconoscibilità del diritto all’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, diritto che non viene semplicemente sospeso ma viene definitivamente escluso.
Già la sentenza n. 6855 del 03/04/2015 aveva affermato come la formazione di una nuova famiglia di fatto da parte del coniuge divorziato determina la perdita definitiva dell’assegno di cui lo stesso beneficiava.