Vorrei segnalare un’interessante ordinanza del Tribunale di Perugia pubblicata il 06/07/2015, con cui si è precisato che, pur nell’ambito dell’affido condiviso, non è opportuno frazionare eccessivamente la permanenza del minore con l’uno o l’altro genitore.
Il Tribunale ha infatti sottolineato che è comunque preferibile privilegiare una collocazione prevalente con un genitore per una serie di motivi.
In primo luogo, occorre tenere presente l’età del minore ed anche le abitudini consolidate nel periodo della convivenza.
Infatti, l’eccessivo frazionamento dei tempi di permanenza, specialmente se attuato durante l’anno scolastico, può non rispondere all’interesse del minore, perchè lo costringe a continui spostamenti e ad un’organizzazione degli impegni quotidiani che può essere faticosa.
Inoltre, in caso di forte conflittualità tra i genitori, che non è comunque ostativa dell’affido condiviso, l’incremento delle occasioni di incontro tra i genitori può aumentarne i contrasti con pregiudizio della serenità del minore.
Anche il Tribunale di Messina, con decreto del 27.11.2012 aveva già specificato che l’affidamento condiviso “non può equivalere ad un affidamento rigidamente alternato, la cui attuazione comporterebbe per i figli un pendolarismo più o meno cadenziato tra un genitore e l’altro”.
La stessa Cassazione, con sentenza del 03.08.2015 n. 16297 ha ribadito che anche la previsione di tempi di permanenza con la madre superiori a quelli concessi al padre, non viola i principi dell’affido condiviso e non comporta una compromissione della bigenitorialità a cui i figli hanno diritto.
Questa prospettiva chiarisce quindi molti dubbi sull’applicazione nella pratica quotidiana dell’affido condiviso che non si traduce, come molti possono pensare, in una perfetta e simmetrica ripartizione dei tempi di permanenza dei figli tra un genitore e l’altro.