Lo studio legale dell’Avv. Alessandra Loveri è in grado di gestire, con estrema competenza e professionalità, ogni aspetto legato alla procedura di separazione e, successivamente, di divorzio, sia in caso di consenso tra i coniugi (separazione o divorzio congiunto), sia qualora dovessero emergere tensioni e divergenze all’interno della coppia (separazione o divorzio giudiziale), grazie alle prestazioni di intermediazione, alle consulenze legali e alla piena assistenza ai clienti.
Uno dei punti di maggiore criticità riguarda l’assegnazione del mantenimento del coniuge, previsto dalla legge in caso di difficoltà economica o disparità reddituale tra i membri della coppia: in altre parole, la legge attualmente in vigore garantisce alla parte meno avvantaggiata il diritto a conservare il tenore di vita mantenuto durante il matrimonio, tramite dei versamenti effettuati, a cadenza regolare, dal marito (o dalla moglie).
La procedura di determinazione dell’assegno di mantenimento del coniuge è tutt’altro che semplice, poiché occorre tenere conto di una vasta gamma di fattori, quali la situazione reddituale delle parti, le capacità lavorative, il possesso di beni mobili o immobili, la posizione professionale, nonché la “responsabilità” della separazione o del divorzio, in caso di procedimento unilaterale.
Lo studio legale dell’Avv. Alessandra Loveri garantisce piena assistenza al cliente, difendendo in maniera seria e professionale i suoi diritti e, allo stesso tempo, facendo luce sulla reale condizione economica del coniuge, al fine di giungere ad una conclusione che risulti equa e soddisfacente per entrambe le parti.
La legge sulla separazione, difatti, assicura il diritto all’assistenza materiale, che può tradursi in:
- ASSEGNO DI MANTENIMENTO → Si definisce assegno di mantenimento il versamento da parte del coniuge economicamente più avvantaggiato nei confronti della parte più debole, affinché questa possa mantenere il tenore di vita a cui era abituata durante il matrimonio, ad esempio qualora avesse scelto di non lavorare per occuparsi della famiglia.
- ASSEGNO ALIMENTARE → Si definisce assegno alimentare quel versamento obbligatorio che la legge prevede quando uno dei due coniugi versa in una condizione di bisogno: a differenza dell’assegno di mantenimento, gli alimenti non servono a preservare il tenore di vita, bensì a garantire un’esistenza dignitosa (vitto, alloggio, cure essenziali).
Si ricorda, comunque, che il coniuge perde il diritto all’assegno di mantenimento nei seguenti casi:
- addebito della separazione, vale a dire la “responsabilità” nel caso di procedimenti non consensuali;
- possesso di beni o redditi che possano garantire la conservazione del medesimo tenore di vita;
- quando la persona si trova nelle condizioni di provvedere autonomamente al
proprio mantenimento.
Inoltre, per l’assegnazione del mantenimento del coniuge, occorre prendere in considerazione altri aspetti inerenti alla separazione o al divorzio, come la divisione dei beni (e della casa familiare), l’affidamento dei figli (e, dunque, l’eventuale mantenimento dei figli), le reali capacità lavorative della parte svantaggiata e, non ultimo, le possibilità economiche dell’altra persona, cui dev’essere garantita la possibilità di provvedere ai propri bisogni.