Come si effettua il passaggio di proprietà auto tra i coniugi dopo la separazione o il divorzio
Tra le innumerevoli questioni che occorre affrontare nell’ambito della separazione o del divorzio, non di rado vi sono anche i trasferimenti della proprietà sui beni mobili o mobili in favore dell’uno o dell’altro coniuge o dei figli e quindi anche il passaggio di proprietà auto.
Tra i beni mobili vi rientrano anche le autovetture, per cui spesso bisogna procedere all’assegnazione di una o più auto intestate ad uno dei coniugi (o in comunione dei beni) in proprietà esclusiva ad uno solo dei coniugi.
Non è sufficiente però un accordo verbale ma è necessario che il coniuge al quale viene assegnata la proprietà esclusiva dell’auto richieda il suo trasferimento a suo favore, con intestazione al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) con una procedura analoga a quella del comune passaggio di proprietà di un’auto.
In questo caso, occorre che nel precedente accordo di separazione o divorzio l’autovettura da trasferire con il passaggio di proprietà deve essere ben individuata con l’indicazione del modello, del numero di telaio, della targa e quanto necessario per indicarla correttamente.
Il passaggio di proprietà auto tra i coniugi deve essere formalizzato entro 60 giorni dall’omologazione della separazione o pubblicazione della sentenza di separazione o divorzio presso una sede ACI oppure presso un’agenzia di pratiche auto o presso gli uffici della motorizzazione civile.
I documenti necessari da presentare per il passaggio di proprietà sono i seguenti:
– copia conforme del verbale di separazione omologato o sentenza di separazione o divorzio;
– carta di circolazione in originale
– certificato di proprietà in originale se cartaceo o relativa ricevuta se digitale;
– documento d’identità del coniuge che si intesta l’autovettura;
– codice fiscale di entrambi i coniugi;
Il vantaggio della seguente procedura è che la trascrizione degli atti relativi ai procedimenti di separazione o divorzio sono esenti dal pagamento del IPT e dell’imposta di bollo ai sensi dell’art. 19 della L. 74/1987, mentre è soggetta unicamente al pagamento degli emolumenti del PRA e dei diritti di motorizzazione.