La violazione del diritto di visita non autorizza la sospensione dell’assegno
E’ recentemente intervenuta un’ordinanza della Corte di Cassazione (n. 21688 del 19 settembre 2017), la quale ha posto l’attenzione su una prassi spesso ricorrente del genitore separato o divorziato al quale viene negato l’esercizio del diritto di visita nei confronti dei figli.
Può accadere, infatti, che in conseguenza del disaccordo, un genitore neghi all’altro il diritto di frequentare i figli e quest’ultimo lo rivendichi, sospendendo il versamento dell’assegno mensile per il loro mantenimento, quale strumento di coazione indiretta per indurre l’ex coniuge al rispetto degli impegni presi in merito alla frequentazione dei figli.
La Corte ha precisato che non esiste un rapporto di corrispondenza tra l’obbligo del coniuge separato di consentire la visita dei figli all’ex marito e l’obbligo di questi di corrispondere l’assegno per i figli, pertanto, la sospensione dell’assegno è illegittima e può configurare il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Anche qualora il padre riprenda i versamenti, seppure tardivamente, il Giudice può riconoscere in ogni caso un diritto al risarcimento nei confronti dei figli privati del supporto materiale dell’assegno.