Separazione e divorzio: spese per la casa familiare
In materia di separazione e divorzio crea spesso litigi tra i coniugi la ripartizione delle spese per la casa familiare tra coniuge proprietario e coniuge assegnatario non proprietario.
Quali sono le spese per la casa familiare che devono gravare sul coniuge assegnatario non proprietario? Chi deve pagare le imposte sulla casa?
Innanzi tutto giova ricordare che presupposto per l’assegnazione della casa familiare è la presenza di figli nella coppia, siano essi minori o maggiori di età, non economicamente autosufficienti, oltre che, naturalmente conviventi con il genitore assegnatario dell’alloggio.
Occorre distinguere a seconda se l’immobile sia condotto in locazione, con contratto intestato a uno solo dei coniugi, oppure sia di proprietà del coniuge non assegnatario o in comproprietà tra i coniugi.
Nel primo caso, infatti, non si avrà alcuna modifica nel rapporto contrattuale con il locatore, quando il coniuge assegnatario coincide con il titolare del contratto di locazione; diversamente quando il contratto è intestato all’altro coniuge, il coniuge assegnatario della casa familiare subentra di diritto ex lege (art. 6 L. 392/78) nel contratto di locazione acquistando congiuntamente tutti i diritti e relativi obblighi del contratto facenti capo al precedente conduttore.
Quando invece l’immobile è di proprietà del coniuge non assegnatario ovvero in comproprietà tra i coniugi si pone il problema di individuare il soggetto gravato delle spese e degli oneri tributari connessi all’assegnazione della casa familiare.
Recentemente la suprema Corte di Cassazione è intervenuta per confermare il criterio per cui la mancanza di un provvedimento espresso del giudice di merito che disponga l’accollo degli oneri accessori relativi alla casa familiare a quello tra i coniugi, il quale non risulti assegnatario dell’abitazione, implica l’accollo delle spese medesime al coniuge assegnatario.
In questo ultimo caso, vediamo nello specifico come devono essere ripartite le spese per la casa familiare.
La gratuità dell’assegnazione inerisce all’uso della casa, per il quale non deve essere versato alcun corrispettivo, ma non si estende alle spese necessarie per tale uso, tra cui le spese condominiali.
In merito a queste ultime, al coniuge assegnatario dell’immobile spetta il pagamento delle spese condominiali ordinarie, ovvero quelle necessarie per il godimento e l’uso delle parti e degli impianti comuni dell’immobile, mentre le spese straordinarie, ovvero quelle necessarie alla sostituzione ed al ripristino dei beni stessi, non prevedibili come effetto normale del loro uso a breve o medio termine, come ad esempio, il rifacimento delle facciate, la riparazione del tetto, la sostituzione della caldaia obsoleta, la sostituzione della cabina ascensore, e in generale quelle che riguardano l’esecuzione di interventi di ripristino o sostituzione di beni comuni, esse debbono porsi a carico del proprietario dell’immobile, anche se dell’immobile quest’ultimo non ha più il possesso né il godimento.
Salvi particolari accordi tra le parti o provvedimenti presi dal Tribunale nel singolo caso concreto, all’assegnatario competono le spese ordinarie e d’uso dell’abitazione, mentre al proprietario dell’immobile spettano le spese straordinarie.
Il coniuge a cui viene assegnata la casa familiare di proprietà dell’altro coniuge ha l’onere di corrispondere anche gli oneri condominiali di pertinenza dell’appartamento con esclusione di quelli relativi alle spese straordinarie.
Riguardo invece alle imposte che gravano sulla casa familiare, occorre precisare che l’assegnazione da parte del Giudice equivale allo stabilire un diritto reale di abitazione a favore del coniuge che rimane nell’appartamento.
Nel caso dell’ex dimora coniugale assegnata in sede di separazione e divorzio, la normativa IMU prevede che l’assegnatario vanti il diritto di abitazione sull’immobile, da ciò consegue che eventuali obblighi relativi a tale imposta fanno carico unicamente all’utilizzatore del bene, a prescindere dalla titolarità effettiva della casa. Il pagamento dell’IMU spetterà dunque a chi rimane, indipendentemente da chi sia il proprietario.
Nella TASI la soggettività passiva segue invece le regole civilistiche; ne consegue che se l’assegnatario non è proprietario della casa coniugale lo stesso sarà considerato detentore della stessa. L’occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal Comune nel regolamento, compresa tra il 10 e il 30% dell’ammontare complessivo e può avere un’aliquota agevolata nel caso di abitazione principale. Nel caso di unità detenuta a titolo di locazione, la TASI va ripartita tra proprietario e comodatario.
Il soggetto che occupa l’immobile è tenuto altresì al pagamento della TARI, Tassa Sui rifiuti, in base alla superficie calpestabile dell’abitazione.