Cari Colleghi, è di qualche giorno fa l’elaborazione da parte del Consiglio dei Ministri di un disegno di legge in cui vengono proposte alcune misure estensive delle competenze degli avvocati.
Di seguito vi riepilogo le novità previste:
1) la riduzione degli atti per i quali viene richiesta l’autentica notarile, in modo tale da consentire anche ad altre figure professionali, come avvocati e commercialisti, di redigere atti relativi a transazioni immobiliari di valore inferiore a 100.000,00 Euro e a quelle aventi ad oggetto immobili destinati ad uso non abitativo; la norma specificherebbe però che il potere di firma spetta esclusivamente ai professionisti muniti di polizza assicurativa pari almeno al valore del bene dichiarato nell’atto;
2) i contratti aventi ad oggetto il trasferimento di quote sociali di società a responsabilità limitata e la costituzione sulle stesse di diritti parziali potranno essere redatti anche digitalmente;
3) la previsione di un incentivo alla costituzione di associazioni multidisciplinari, nella quale potranno trovare spazio non solo i professionisti del diritto, ma anche altre figure, in modo tale da assicurare al cliente una tipologia di prestazioni più eterogenea; in questo caso, l’obiettivo dichiarato è quello di consentire il libero ingresso di soci di capitali nelle società tra avvocati, misura che, peraltro, era già stata elaborata meno di due anni fa con la previsione della Società tra Professionisti ex decreto ministeriale n. 34/2013;
4) l’introduzione dell’obbligatorietà del preventivo scritto con tutte le informazioni sulla complessità dell’incarico nonché sulle spese ipotizzabili, indipendentemente da una specifica richiesta in tal senso da parte del cliente;
*ATTENZIONE ALLA “COPIA DI CORTESIA”
Cari Colleghi, vorrei segnalare una recente sentenza del Tribunale di Milano (Trib. Milano, sezione fallimentare, 15/1/15 n.534), nella quale la parte soccombente è stata condonnata anche ex art. 96, terzo comma, c.p.c. per avere omesso il deposito della copia di cortesia per il Giudice, avendo provveduto esclusivamente al deposito telematico della memoria. Più precisamente nella sentenza viene statuito quanto segue “va osservato come parte opponente abbia depositato la memoria conclusiva autorizzata solo in forma telematica, senza la predisposizione delle copie “cortesia” di cui al Protocollo d’Intesa tra il Tribunale di Milano e l’Ordine degli Avvocati di Milano il 26.06.2014, rendendo più gravoso per il Collegio esaminarne le difese. Tale circostanza comporta l’applicazione dell’art. 96, comma 3, c.p.c. come da dispositivo”.
Vale la pena di osservare che la sentenza in esame presenta vari profili di censura:
1) qual’è il comportamento della parte soccombente che abbia provocato un danno, essendo necessario che chi l’abbia subito ne dia dimostrazione;
2) la condanna specificatamente prevista dal terzo comma dell’art 96 c.p.c. deriva dal carattere temerario della lite, essendo questo stesso fatto di per sè solo riprovevole e meritevole di punizione adeguata, ma dove può ravvisarsi nella mancata produzione della copia di cortesia la temerarietà della lite?
Riassumendo, quindi, nel caso specifico, non vi è inosservanza del dovere di lealtà e probità nelle parti (e neppure in quella soccombente); non si rileva dolo o colpa grave nel comportamento processuale dell’opponente sconfitto che non ha depositato la copia cartacea; non emerge un danno causato al resistente dall’omessa consegna alla cancelleria della copia “cortesia” cartacea, se non semplicemente l’avere reso più gravoso il compito del Collegio nella decisione della lite. Ma ciò può bastare ai fini di una condanna per lite temeraria? La sentenza in questione farà molto discutere.