Divorzio breve: ecco in punti le novità della legge approvata alla Camera il 22/04/15
1. con il divorzio breve si ha una riduzione dei tempi per proporre la domanda di divorzio: nelle separazioni giudiziali si riduce il termine di tre anni a dodici mesi e nelle separazioni consensuali da tre anni a sei mesi di separazione ininterrotta dei coniugi per proporre la domanda di divorzio; i termini indicati decorrono dalla data di comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
2. la nuova normativa si applica anche alle separazioni in corso, ovvero per le quali si è già ottenuta una sentenza passata in giudicato sulla separazione giudiziale o è stata omologata la separazione consensuale;
3. sono anticipati i tempi della separazione dei beni al momento in cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale;
4. per quanto riguarda l’affidamento dei figli e il loro mantenimento, la sentenza del giudice resterà valida anche dopo l’eventuale estinzione del processo, fino a che non sia sostituita da un altro provvedimento emesso a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi o in seguito a un ricorso per il divorzio;