Agevolazioni prima casa per i coniugi separati o divorziati
Le agevolazioni prima casa sono spesso oggetto di contestazione da parte dell’Agenzia delle Entrate quando i coniugi si separano o divorziano, andando quindi ad aggiungersi alle controversie legate alla separazione e al divorzio.
Cercherò quindi di chiarire alcuni aspetti tenuto conto di alcune pronunce della Corte di Cassazione che da diverso tempo si è orientata a riconoscere le agevolazioni prima casa dopo la separazione o divorzio ove riconosce che ce ne sia diritto.
a) Possesso di prima casa con il coniuge separato di fatto non da diritto alle agevolazioni
Se i coniugi possiedono una prima casa in comunione e sono separati solo di fatto, non possono usufruire delle agevolazioni prima casa per l’acquisto di un altro immobile (Cass. civ. 7069/2014).
b) Acquisto casa dopo la separazione: agevolazioni prima casa dopo la separazione legale e assegnazione della casa coniugale
Se in sede di separazione o divorzio, il Giudice assegna la casa coniugale ad uno dei due coniugi non è preclusa la possibilità per l’altro coniuge di richiedere l’agevolazione prima casa per l’acquisto di un altro immobile (in senso conforme, recente la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 162/2021 e prima Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia n. 18/2019).
Questo perché la comunione tra coniugi di un diritto reale su un immobile, ancorché originariamente acquistato in regime di comunione legale, deve essere equiparata alla contitolarità indivisa dei diritti sui beni tra soggetti tra loro estranei, che è compatibile con le agevolazioni suddette, atteso che la facoltà di usare il bene comune, che non impedisca a ciascuno degli altri comunisti di “farne parimenti uso” ai sensi dell’art. 1102 cod. civ., non consente di destinare la casa comune ad abitazione di uno solo dei comproprietari, per cui la titolarità della quota è simile a quella di un immobile inidoneo a soddisfare le esigenze abitative (Cass. civ. n. 3931/2014).
Anche il coniuge assegnatario, che non ha la disponibilità di altro immobile a titolo di proprietà o altro diritto reale, ma solo la disponibilità della casa familiare derivante dal provvedimento giudiziale di assegnazione da parte del giudice della separazione o del divorzio, che non integra un diritto reale, bensì un diritto personale di godimento di natura atipica, può ottenere l’accesso ai benefici per l’acquisto di un altro immobile da destinare a prima casa (Cass. civ. n. 2273/2014)
Giova precisare in merito che l’Agenzia delle entrate purtroppo non ha ancora recepito le indicazioni della Suprema Corte, pertanto, in caso di applicazione delle agevolazioni prima casa in sede di rogito, successivamente l’Agenzia potrebbe applicare delle sanzioni, contro le quali è certamente possibile fare ricorso ma il cui esito non è prevedibile.
Tra i requisiti per poter beneficiare delle agevolazioni prima casa vi è infatti la condizione che nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le predette agevolazioni.
Tale ultimo requisito, tuttavia, non può essere inteso come mancanza di disponibilità effettiva dell’abitazione, sicché non sussiste ove l’immobile di proprietà del contribuente sia stato assegnato, in sede di separazione o divorzio, al coniuge separato o all’ex coniuge, in quanto affidatario di prole minorenne.
Per questo motivo, allo stato attuale il coniuge proprietario di un immobile assegnato all’altro coniuge in sede di separazione o divorzio non potrà acquistare un diverso immobile per sé usufruendo delle agevolazioni riconosciute per l’acquisto di una prima casa.
c) Cessione dell’immobile al coniuge o a terzi e agevolazioni prima casa
La Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza 9-29 marzo 2017, n. 8104 (in senso conforme, da ultimo la sentenza n. 31603 del 06.12.2018) ha riaffermato il principio di diritto secondo cui la cessione dell’immobile da parte del coniuge all’altro coniuge nell’ambito della procedura di separazione non comporta la decadenza dalle agevolazioni prima casa.
A tal proposito è intervenuta anche la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 80/E/2019 che, in linea con l’interpretazione data da ultimo dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 7966/2019, esclude dalla decadenza dal beneficio “prima casa” la cessione a terzi dell’immobile in virtù di clausole contenute in un accordo di separazione omologato dal giudice e finalizzato alla risoluzione della crisi coniugale, anche in caso di cessione infraquinquennale.