Addebito della separazione e infedelta coniugale - Studio Legale Loveri

Addebito della separazione e infedeltà coniugale

L’addebito della separazione può essere richiesto dal coniuge, laddove accadano fatti di tale gravità da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza o pregiudichino in modo grave l’educazione dei figli.

Tra le cause di addebito possibili vi è l’infedeltà del coniuge, la quale nell’immaginario collettivo dovrebbe costituire una causa di addebito in re ipsa e quindi apparire una naturale conseguenza della separazione, in realtà per la giurisprudenza non è sempre così.

Nella giurisprudenza meno recente, ai fini dell’addebitabilità della separazione, vi è, infatti, la necessità di compiere un’indagine comparativa della condotta di entrambi i coniugi e verificare la sussistenza di un nesso di causalità tra il comportamento oggettivamente trasgressivo e il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza, il cui onere della prova ricade sul coniuge richiedente.

Se, infatti, il tradimento interviene in una situazione di crisi matrimoniale già in atto, lo stesso di per sé non è considerato rilevante ai fini dell’addebitabilità della separazione, mentre può rilevare se lo stesso si attua con modalità che offendono la dignità e l’onore dell’altro coniuge.

Nella giurisprudenza più recente si osserva tuttavia una diversa valutazione delle circostanze legate all’infedeltà coniugale ed una diversa prospettiva, ritenendo che in alcune ipotesi sussista una presunzione di intollerabilità della convivenza ed in particolare in caso di tradimento, onerando l’altro coniuge della prova contraria.

La Cassazione con sentenza n. 11516 del 23/05/2014 ha statuito che “in tema di separazione giudiziale dei coniugi, si presume che l’inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravità, determini l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sé, l’addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l’adulterio non sia stato causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale” (in senso conforme: Cass. civ. n. 18175/2012; Cass. civ. n. 2059/2012; Cass. civ. n. 25618/2007).

Ciò significa secondo la Corte, che quando il tradimento è duraturo e particolarmente grave, il coniuge richiedente non ha l’onere di dimostrare l’esistenza di un nesso causale tra l’intollerabilità della convivenza e il tradimento stesso, bensì opera una sorta d’inversione dell’onere della prova per cui il nesso causale è presunto e spetterà all’altro coniuge responsabile dimostrare il contrario e portare prove della mancanza di tale nesso.

Anche alcune sentenze di merito (Trib. Cassino 08/05/2014) hanno cominciato ad accogliere tali principi, per cui l’obbligo di fedeltà assume una maggiore forza cogente.

Pubblicato in Separazione e Divorzio.