Viene condannato per violazione degli obblighi di assistenza familiare il padre che non paga il mantenimento dei figli anche se disoccupato.
Una recente sentenza del Tribunale di Udine (sent. n. 484 del 16/02/2016) ha condannato per il reato ex art. 570 c.p. per la violazione degli obblighi di assistenza familiare un uomo che non provvedeva al mantenimento dei propri figli.
L’uomo in questione aveva addotto quale giustificazione l’essere disoccupato e senza fissa dimora; per questo non aveva mai provveduto a pagare alcunchè a titolo di mantenimento per i propri figli.
Tuttavia, il Tribunale ha statuito che tali circostanze non possono costituire un alibi per andare esente dall’obbligo di mantenimento dei figli e per evitare quindi una condanna per la violazione degli obblighi di assistenza familiare.
Per andare esente dalla responsabilità penale, l’uomo avrebbe dovuto infatti allegare in giudizio elementi specifici da cui poter desumere “un’effettiva impossibilità” di provvedere al mantenimento dei propri figli.
Tale orientamento è conforme al consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità per cui il genitore senza lavoro o comunque in difficoltà economiche non è esente da responsabilità per l’omessa prestazione dei mezzi di sussistenza poichè “l’incapacità economica dell’obbligato, intesa come impossibilità di far fronte agli adempimenti sanzionati dall’art. 570 c.p. deve essere assoluta e deve altresì integrare una situazione di persistente, oggettiva ed incolpevole indisponibilità di introiti” (cfr. ultima sent. Cass. civ. n. 15432/2016).