Adozione del figlio del coniuge
E’ molto dibattuta nell’opinione pubblica l’adozione del figlio del coniuge da parte di coppie omosessuali. Sul punto manca un riferimento normativo che legittimi tale forma particolare d’adozione, tuttavia, non tutti sanno che esiste già una legge che disciplina l’adozione del figlio del coniuge nelle coppie eterossesuali.
La legge sull’Adozione (n. 184/1983 e successive modifiche) prevede all’art. 44 lett. b) che il minore che non sia dichiarato adottabile possa essere adottato dal coniuge, nel caso in cui lo stesso sia figlio – anche adottivo – dell’altro coniuge; l’adozione è consentita anche nel caso in cui vi siano figli nati all’interno del matrimonio tra i coniugi.
In questo caso, l’adozione del figlio del coniuge è ammessa qualsiasi sia l’età dell’adottante e necessita in ogni caso dei seguenti requisiti:
a) il consenso dell’adottante;
b) il consenso dell’adottando che abbia compiuto i 14 anni, se ha compiuto gli anni 12 deve essere sentito dal Giudice mentre se ha meno di 12 anni deve essere sentito in relazione alla sua capacità di discernimento;
c) deve essere sentito il legale rappresentante o il tutore del minore di anni 14 o di età superiore se handiccappato o non capace di esprimere il proprio consenso;
d) è necessario l’assenso dei genitori ed eventualmente del coniuge dell’adottando; nel caso in cui il consenso sia rifiutato, il Tribunale se ritiene che lo stesso sia ingiustificato o contrario all’interesse dell’adottando, l’adozione può essere pronunciata lo stesso, salvo che l’assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal coniuge, se convivente, dell’adottando;
La domanda dell’adozione del figlio del coniuge si propone al Tribunale per i minorenni del distretto dove si trova il minore contente la dichiarazione di disponibilità all’adozione.
Il Giudice, sentito il Pubblico Ministero, deve acquisire i consensi necessari per legge e verificare l’effettiva idoneità affettiva e la capacità di educare ed istruire il minore, la situazione economica e personale, la salute, l’ambiente familiare dell’adottante ed i motivi per la quale è richiesta l’adozione, la personalità del minore e la possibilità di idonea convivenza.
Il Giudice dispone quindi che vengano eseguite opportune indagini con l’ausilio dei Servizi Sociali del territorio.
Finchè il procedimento non si conclude con la sentenza di adozione, sia l’adottante che l’adottando possono revocare il consenso.
Avverso al provvedimento che conclude il procedimento possono proporre impugnazione dall’adottante, dai genitori dell’adottando e dal Pubblico Ministero.
Il provvedimento che dichiara l’adozione, una volta divenuto definitivo, viene comunicato all’Ufficiale di Stato civile per l’annotazione a margine dell’atto di nascita.
Quali sono gli effetti giuridici dell’adozione del figlio del coniuge?
Per il minore gli effetti sono i seguenti:
- il minore adottato acquista lo status di figlio adottivo dell’adottante e conseguentemente i diritti successori del figlio legittimo nei confronti del medesimo;
- il minore conserva diritti e doveri nei confronti della famiglia d’origine ma i genitori biologici perdono la responsabilità genitoriale;
- antepone il proprio cognome a quello della famiglia adottiva;
- non acquista alcun legame di parentela nei confronti dei familiari dell’adottante, nei confronti dei quali, pertanto, non può avanzare pretese successsorie, ma nascono gli impedimenti matrimoniali;
- l’adottato deve corrispondere gli alimenti nei casi previsti dalla legge;
Per l’adottante gli effetti sono i seguenti:
- l’adottante non ha alcun diritto successorio nei confronti dell’adottato;
- l’adottante ha il dovere di mantenere, istruire ed educare l’adottato, esercita su di lui la responsabilità genitoriale e amministra i suoi beni, di cui però non ha l’usufrutto legale, ma può impiegare le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione dell’adottato con l’obbligo di investire l’eccedenza in modo fruttifero;
- entro trenta giorni dalla data di comunicazione della sentenza di adozione è tenuto a fare l’inventario dei beni che amministra e trasmettere l’elenco al Giudice;
- l’adottante deve corrispondere gli alimenti all’adottato nei casi previsti dalla legge;
L’adozione del figlio del coniuge può essere revocata dal Tribunale ad istanza di parte nei seguenti casi:
- per indegnità dell’adottato, quando lo stesso maggiore di anni 14 abbia attentato alla vita dell’adottante o del suo coniuge, dei suoi discendenti o ascendenti, oppure si sia reso responsabile nei loro confronti di un reato punibile con una pena detentiva non inferiore a tre anni. Legittimato a chiedere la revoca è l’adottante, o in caso di sua morte, coloro ai quali sarebbe devoluta l’eredità in mancanza dell’adottato e dei suoi discendenti;
- per indegnità dell’adottante, quando i fatti citati sono stati commessi dall’adottante nei confronti dell’adottato oppure contro il suo coniuge, i suoi discendenti o ascendenti. La revoca può essere richiesta dall’adottato o dal P.M.;
- per violazione dei doveri che incombono sugli adottanti. La revoca in questo caso può essere richiesta dal P.M.
Adozione figlio del coniuge documenti necessari:
- atto integrale di nascita del minore
- certificato di matrimonio dei coniugi
- dichiarazione di assenso all’adozione del coniuge e del genitore naturale del minore
- certificato di residenza del genitore naturale
- stato di famiglia dell’adottante
- certificazione rilasciata dal medico curante contenente l’anamnesi dell’adottante circa l’assenza di determinate patologie;
- analisi mediche dell’adottante
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’assenza di carichi penali pendenti
- dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni dell’adottante
Costo del procedimento di adozione figlio del coniuge
I costo per l’instaurazione del procedimento è mediamente di circa euro 2.700,00, oltre oneri di fattura, in ogni caso da determinare a seconda della complessità dell’incarico.