Figli fuori corso all’università? Il mantenimento va revocato
L’ordinamento giuridico prevede che i figli maggiorenni ma non ancora autossufficienti conservino il diritto al mantenimento, come previsto dall’art. 155-quinquies c.c., per cui “il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico”, che salvo diversi accordi viene versato direttamente ai medesimi.
Ciò significa che fino a quando i figli maggiorenni che studiano all’università non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica grazie al raggiungimento della sperata laurea e dell’introduzione nel mondo del lavoro continuano ad avere diritto all’assegno di mantenimento.
Tuttavia, quando il percorso degli studi universitari si prolunga in maniera ingiustificata per lo scarso impegno del figlio studente, l’obbligo di mantenimento da parte dei genitori deve intendersi cessato.
La Cassazione civile con sentenza del 01/02/2016 n. 1858 ha ribadito nuovamente una giurisprudenza ormai consolidata che ritiene terminato il dovere di mantenimento dei figli maggiorenni se il genitore dimostra che gli stessi abbiano raggiunto una propria indipendenza economica. Quando il figlio studente, per sua ingiustificata inerzia, non provvede a terminare gli studi, perde il diritto al mantenimento da parte dei genitori.
Nel caso specifico, i genitori avevano dato l’opportunità ai figli di frequentare l’università e questi non avevano saputo trarne profitto avendo dato pochissimi esami ed essendo finiti inevitabilmente fuori corso.
In un caso analogo, una studentessa ultra trentenne aveva perso il diritto al mantenimento da parte del padre per avere ingiustificatamento non terminato il corso di studi oppure trovato una pur possibile attività remunerativa (Cass. civ. n. 27377/2013).