La Suprema Corte con sentenza n. 10942 del 27.05.2015 è tornata a esprimersi su una questione spesso assai dibattuta nelle cause di separazione, ovvero la richiesta di rimborso avanzata dal coniuge che abbia sostenuto delle spese per apportare migliorie alla casa familiare di proprietà esclusiva dell’altro.
Anche in questo la Cassazione ha rigettato il ricorso, che aveva denunciato la violazione degli artt. 1150 e 2041 c.c., sul presupposto che la domanda non poteva trovare accoglimento poiché che le opere di cui veniva chiesto l’integrale rimborso erano finalizzate a rendere più confacente alle esigenze della famiglia l’abitazione messa a disposizione dalla sola moglie ed utilizzata come casa familiare, dovendo pertanto ritenersi eseguite per il soddisfacimento dei bisogni di familiari.
Ancora una volta quindi la Corte ha ribadito che “qualora l’effettuazione della spesa sia avvenuta in adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.c. non sussiste il diritto al rimborso”.