Con una recente sentenza del 18 giugno 2015 n. 12645, la Corte di Cassazione ha ribadito l’illegittimità della richiesta di presentare un rendiconto fatta al genitore che riceve l’assegno di mantenimento per i figli in ordine alle somme versate.
La Suprema Corte ha riconfermato un già condiviso orientamento secondo cui quando, in sede di separazione personale dei coniugi, i figli vengono affidati, con provvedimento presidenziale o sentenza definitiva, ad uno dei coniugi, l’assegno posto a carico del genitore non affidatario, quale concorso agli oneri economici derivanti dal mantenimento della prole, è determinato in misura forfettaria proporzionata ai redditi dei genitori, al numero ed alle esigenze dei figli.
“Il coniuge non affidatario non ha, quindi, diritto ad un rendiconto delle spese effettivamente sostenute per il suddetto mantenimento, salvo far valere ogni rilevante circostanza in sede di revisione dell’entità dell’assegno”.
Poiché l’assegno è determinato in misura forfettaria, ciò significa che non è legittima la richiesta del genitore obbligato di verificare se e per quali spese l’importo dell’assegno versato a titolo di concorso al mantenimento dei figli è stato effettivamente impiegato.