Con una recente sentenza del 9 giugno 2015 n. 11894, la Corte di Cassazione ha ribadito l’illegittimità della previsione di un assegno di mantenimento per i figli che sia omnicomprensivo anche delle spese straordinarie.
La Corte ha, infatti, precisato che “devono intendersi spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, cosicché la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dalla legge e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonché recare pregiudizio alla prole, che potrebbe essere privata di cure necessarie o di altri indispensabili apporti;”.
Pertanto, la Suprema Corte ha ancora una volta ribadito che la soluzione di stabilire in via forfettaria ed aprioristica le spese straordinarie, che per definizione devono intendersi imponderabili ed imprevedibili, oltre ad essere in contrasto con il principio logico per cui soltanto ciò che è determinabile può essere preventivamente quantificato, introduce con riguardo all’assegno di mantenimento a favore della prole un’alea che è incompatibile con i principi che regolano la materia a tutela della prole.