Vorrei segnalare un recente decreto del Tribunale di Milano (Tribunale di Milano, sez. IX, decreto 14 gennaio 2015 – Presidente Dell’Arciprete – Rel. Buffone) nel quale vengono statuite due massime davvero importanti:
1) la prima è che non si può presumere l’inidoneità del padre ad occuparsi, come potrebbe fare la madre, di un figlio in tenera età, poichè solo esercitando il proprio ruolo genitoriale un genitore affina e matura le proprie competenze genitoriali, pertanto, tale pregiudizio diversifica in maniera ingiustificata il rapporto dei figli con i genitori;
2) in materia di figli nati fuori dal matrimonio, nel procedimento ex art. 316 comma IV c.c., il Tribunale può assumere provvedimenti provvisori ai quali va riconosciuta una finalità temporanea e cautelare, rispondente all’esigenza di approntare per il minore le tutele necessarie per i suoi bisogni primari, in vista di statuizioni definitive.