Finalmente il Ministero dell’Interno è intervenuto a dipanare alcuni dubbi interpretativi in merito al D.L. n. 132/2014 e convertito in L. 162/2014 che brevemente riassumo:
1) con riguardo all’art. 12 al comma 2 del D.L. che esclude che si possa ricorrere all’istituto in esame in presenza di figli minori, di figli maggiorenni o incapaci o portatori di handicap grave, ovvero economicamente non autosufficienti, il Ministero ha precisato che l’articolo deve essere interpretato nel senso che è possibile chiedere all’ufficiale dello stato civile la separazione o il divorzio nonché la modifica delle condizioni di separazione o di divorzio nel caso in cui i coniugi non abbiano figli in comune che si trovano in una delle condizioni previste dalla legge, diversamente non è esclusa la possibilità di ricorrere all’istituto in presenza di figli minori, portatori di handicap grave, maggiorenni incapaci o economicamente non autosufficienti, non comuni ma di uno soltanto dei coniugi richiedenti.
2) sempre con riguardo l’art. 12, al comma 3, del D.L. in esame, lo stesso articolo vieta espressamente che l’accordo possa contenere “patti di trasferimento patrimoniale”. Il Ministero sul punto ha precisato che per “patti di trasferimento patrimoniale” devono intendersi soltanto quelli produttivi di effetti traslativi, per cui non rientra nel divieto della norma la previsione, nell’accordo concluso davanti all’ufficiale dello stato civile, di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico di mantenimento o divorzile per il coniuge economicamente più debole. Deve ritenersi invece esclusa la possibilità di prevedere una liquidazione in un’unica soluzione (c.d. “una tantum”) dell’assegno divorzile.
3) Il Ministero ha precisato altresì che l’ art. 6 comma 2 prima parte del D.L., che prevede che l’avvocato della parte debba trasmettere l’accordo raggiunto con la negoziazione assistita e autorizzato dall’autorità giudiziaria entro 10 gg., tale termine decorra dalla data di comunicazione alle parti del provvedimento (nulla osta o autorizzazione) del Procuratore della Repubblica o del Presidente del Tribunale a cura della segreteria o della cancelleria ex art. 136 c.p.c.
4) Ultima precisazione a proposito dell’art. 6 che prevede che la convenzione di negoziazione debba essere conclusa con l’assistenza di “almeno un avvocato per parte”, la circolare ha ulteriormente ribadito che tale disposizione esclude che le parti possano rivolgersi ad un unico avvocato.
Successivamente, una volta conclusa la negoziazione assistita, il Ministero chiarisce che alla trasmissione dell’accordo “è sufficiente che vi provveda uno soltanto degli avvocati che abbia assistito uno dei coniugi ed abbia autenticato la sottoscrizione.” La sanzione amministrativa pecuniaria sarà irrogata pertanto solo qualora nessuno degli avvocati dei due coniugi abbia provveduto alla trasmissione nei termini di legge.