Trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare
In sede di separazione personale dei coniugi o di divorzio, ovvero nel caso di cessazione della convivenza more uxorio, è riconosciuto a favore del coniuge o del convivente presso il quale sono prevalentemente collocati o affidati i figli minori o convivono i figli maggiorenni non ancora economicamente autosufficienti o portatori di handicap il diritto di continuare ad abitare la casa familiare, anche se questa è in comproprietà o di proprietà esclusiva dell’altro coniuge o convivente o di terzi.
Il provvedimento di assegnazione della casa familiare tiene conto esclusivamente dell’interesse primario dei figli a mantenere lo stesso ambiente domestico all’interno del quale sono cresciuti quando la famiglia era unita e per garantire stabilità e continuità; in assenza di figli minori o maggiorenni non economicamente indipendenti, la casa coniugale non può perciò essere assegnata.
Tale provvedimento di assegnazione della casa familiare è trascrivibile e opponibile ai terzi acquirenti, ovvero conserva la sua efficacia anche se il proprietario del bene immobile (ad esempio l’altro coniuge o convivente) decida di alienare la casa familiare oppure l’immobile venga assoggettato a pignoramento immobiliare e quindi acquistato da terzi.
In difetto di trascrizione, la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione ha più volte precisato che il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge o al convivente emesso in sede di separazione consensuale, separazione giudiziale, divorzio congiunto, divorzio contenzioso, procedimento di affidamento dei minori a seguito della cessazione della convivenza more uxorio, è comunque opponibile al terzo acquirente del bene immobile successivamente al provvedimento medesimo solo fino al termine di nove anni che decorrono dalla data del provvedimento di assegnazione.
Tenuto conto di quanto sopra, appare quindi preferibile procedere tempestivamente alla trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare per la quale sarà necessaria la seguente documentazione:
- atto di acquisto dell'immobile (rogito notarile) con i relativi dati catastali;
- copia autentica (ad uso trascrizione) del provvedimento nel quale è prevista espressamente l'assegnazione ad uso abitazione del bene immobile (verbale di separazione consensuale omologato, sentenza di divorzio, decreto di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, provvedimento di affidamento dei minori ex art. 337 bis c.c.);
- nota di trascrizione da presentare all'ufficio competente dell'Agenzia del Territorio (Conservatoria dei registri immobiliari)
La trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare, sebbene non sia obbligatoria, deve essere eseguita entro un mese dalla data del provvedimento stesso; qualora sia richiesta in un tempo successivo, è prevista l’applicazione di sanzioni pecuniarie per ogni giorno di ritardo.
Assegnazione casa coniugale e assegnazione casa familiare: ci sono differenze?
La definizione di "Casa coniugale" è caduta in disuso con l'entrata in vigore della nuova normativa, che fa riferimento al nucleo familiare anche in assenza del vincolo coniugale. In altre parole qualora siano coinvolti nel provvedimento minori o figli a carico, questi verranno tutelati anche se i genitori sono semplicemente conviventi.
Assegnazione casa familiare e convivenza more uxorio: è automatica la decadenza dell'assegnazione? E' possibile chiedere un indennizzo economico da parte dell'altro coniuge proprietario?
Spesso ci si chiede quali possano essere le conseguenze dell'instaurazione di una convivenza more uxorio nella casa familiare assegnata ad uno dei coniugi, dal momento che l'art. 337 sexies primo comma c.c. lascerebbe intendere un'automatica decadenza del diritto dell'assegnatario. In realtà, questo automatismo non sussiste dal momento che l'assegnazione della casa familiare è prevista nell'interesse dei figli minori a conservare l'ambiente familiare in cui gli stessi sono cresciti, pertanto, il Giudice deve sempre valutare primariamente l'interesse di questi ultimi prima di decretare l'eventuale decadenza del diritto all'assegnazione della casa familiare del genitore con il quale gli stessi convivono.
A questo proposito, giova altresì precisare che non è possibile per l'altro coniuge proprietario dell'immobile assegnato richiedere un'indennizzo economico al convivente more uxorio, dal momento che la giurisprudenza sul punto si è più volte espressa nell'escludere tale possibilità, poiché la norma relativa all'assegnazione della casa familiare è a tutela della prole e - cito testuali parole - " fino a che tale diritto sussiste in capo al coniuge collocatario della prole, in mancanza dell'accertamento delle circostanze legittimanti la revoca dell’assegnazione …deve escludersi che il coniuge comproprietario abbia titolo per chiedere indennità di occupazione al convivente “more uxorio” della moglie separata; ciò in quanto il diritto di godimento del comproprietario non assegnatario è venuto temporaneamente meno a causa dell’assegnazione dell’alloggio all’altro coniuge comproprietario … e non per il fatto che il convivente “more uxorio” del coniuge assegnatario abiti nell’immobile…”.
Lo Studio Legale Loveri si occupa di ogni aspetto relativo alla trascrizione del provvedimento di assegnazione della casa familiare, per informazioni e chiarimenti si prega di contattare lo studio ai riferimenti indicati.