Procedimento di negoziazione assistita per separazione e divorzio
Con il Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito nella Legge 10 novembre 2014 n. 162, è stata introdotta nel nostro ordinamento giuridico la possibilità per i coniugi di concludere una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per ciascuna parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (art. 6).
A tale procedimento, in vigore dal 11 novembre 2014 con le modifiche apportate dalla legge di conversione, i coniugi possono farvi ricorso anche nel caso in cui vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci oppure economicamente non autosufficienti, ovvero portatori di handicap grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
Gli avvocati che assistono ciascuno dei coniugi procederanno quindi a redigere l’accordo scritto contenente le condizioni condivise alle quali i coniugi hanno deciso di separarsi o divorziare o apportare modifiche agli accordi di separazione o divorzio già conclusi; l’accordo così redatto produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale dei coniugi, di divorzio o di modifica delle condizioni di separazione o divorzio.
L’accordo così raggiunto, nel caso non vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave oppure economicamente non autosufficienti, viene trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente il quale, verificato che non sussistono irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per procedere ai successivi incombenti avanti all’ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto.
Nel caso in cui vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave oppure economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti ai fini delle modifiche necessarie all’accordo per ottenere l’autorizzazione prescritta.
Dopo avere ottenuto il provvedimento di nulla osta o di autorizzazione, entro il termine di 10 giorni, all'avvocato della parte è fatto obbligo, sotto pena di sanzioni pecuniarie, di trasmettere una copia dell'accordo, previa autenticazione, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, affinché provveda alle annotazioni a margine dell'atto di matrimonio e di nascita di entrambi i coniugi ed a indicarlo nella scheda anagrafica individuale degli interessati.
E’ evidente la portata innovativa dello strumento introdotto dal legislatore, il quale consentirà di semplificare i procedimenti di separazione e divorzio nei casi previsti, riducendone notevolmente le tempistiche.
Lo Studio Legale Loveri garantisce alla propria clientela la consulenza e l’assistenza necessaria per la conclusione della convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale della separazione e del divorzio, provvedendo a ogni incombente necessario per il perfezionamento e la validità degli accordi assunti tra i coniugi.
Tempi della negoziazione assistita: il procedimento ha una durata non inferiore a un mese e comunque deve concludersi in un tempo determinato dalle parti all’inizio della procedura.
Circolare Ministero degli Interni n.16/2014 sulla negoziazione assistita
Linee guida della Procura di Milano sulla negoziazione assistita
Documentazione necessaria richiesta dalla Procura di Milano
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