Affrontiamo il tema degli assegni familiari: a chi spettano in caso di separazione o divorzio? I casi più frequenti e le soluzioni più comuni.
Gli assegni familiari, o meglio gli assegni per il nucleo familiare, sono un’integrazione del reddito del nucleo familiare.
Tale integrazione viene corrisposta a determinate categorie di lavoratori che presentano un reddito inferiore a dei limiti prestabiliti.
L’assegno al nucleo familiare viene versato dall’INPS per garantire un sostegno al reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti (anche part time) e dei pensionati da lavoro dipendente.
Nel caso i cui questi nuclei nuclei familiari siano composti da più persone e abbiano redditi inferiori a quelli determinati ogni anno dalla legge, è prevista una integrazione mediante assegno mensile.
Il nucleo familiare è composto:
- dal richiedente
- dal coniuge, non legalmente separato, anche se non convivente
- dai familiari fiscalmente a carico
Anche nel caso di due genitori conviventi, e dunque non sposati, la circolare INPS n. 48/1992 chiarisce che è possibile richiedere gli assegni per il nucleo familiare.
In questo caso però il convivente non viene considerato tra i componenti del nucleo familiare ed il suo reddito non fa cumulo rispetto al reddito del genitore richiedente che quindi risulta genitore single con figli.
A chi spettano gli assegni familiari in caso di divorzio o separazione
Quando si debba stabilire a chi vadano gli assegni familiari in caso di separazione o il divorzio, la prassi vuole che tali assegni spettino al coniuge collocatario, cioè al genitore cui sono affidati i figli, anche se a percepirli sia l’altro coniuge.
L’ art. 211, L. 19 maggio 1975 n. 151 prevede infatti che “Il coniuge cui i figli sono affidati ha diritto in ogni caso a percepire gli assegni familiari per i figli, sia che ad essi abbia diritto per un suo rapporto di lavoro, sia che di essi sia titolare l’altro coniuge”
Affidamento condiviso: assegni familiari a uno dei genitori
Separazione e assegni familiari: cosa succede se a percepirli non è il genitore con cui convivono i figli
Pertanto se a percepirli è il genitore con cui non convivono i figli, quest’ultimo dovrà provvedere al versamento dei medesimi all’altro genitore. Come dice la norma, infatti se i genitori sono separati gli assegni familiari non possono essere percepiti da entrambi i genitori, dal momento che si rifanno al nucleo familiare originale.
Qualora non vi provveda e trattenga le somme percepite a titolo di assegni familiari senza provvedere al versamento all’alltro genitore, in adempimento all’obbligo di legge previsto, lo stesso può rendersi responsabile del reato di “appropriazione indebita”.
Il genitore avente diritto può quindi formulare denuncia querela per tale reato, oltre ad agire giudizialmente per ottenere il rimborso degli assegni non versati dall’altro genitore.